top of page

Il lavoro e le donne

Dal 1950 al 1970

LEGGE 26 agosto 1950, N. 8601

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

Prima legge di tutela della lavoratrice madre. Sancisce, tra l’altro, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto, di astensione obbligatoria dal lavoro. Viene, inoltre, ribadito l’obbligo per i datori di lavoro di istituire le “camere di allattamento”. Riprende una vecchia legge, del 1905, la legge Carcano che per prima regolamenta l’orario di lavoro delle donne e dei fanciulli soprattutto come misura per porre freno alla “concorrenza sleale” che questi ultimi operavano nei confronti dei lavoratori di sesso maschile.

 

LEGGE  22 maggio 1956, n. 741 
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34 e dalla 35 sessione della conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Viene recepita in particolare la convenzione n. 100 dell’ILO ( International Labour Office) Agenzia dell’ONU concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale –adottata a Ginevra, 29 giugno 1951;

 

LEGGE 9 gennaio 1963, N. 71

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio

Si introduce il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici. Sono nulle le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti che prevedono il licenziamento in conseguenza del matrimonio, se attuati nel periodo intercorrente dalla richiesta di pubblicazione matrimoniale sino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze.

 

LEGGE 9 febbraio 1963, N. 66 

Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari. Per quest’ultima norma si dovrà spettare ancora molti anni, ma da questa data inizia anche nel nostro Paese l’ingresso delle donne in Magistratura. Un passo avanti notevole , se si pensa che solo cinquant’anni prima le donne non erano accettate nemmeno come testimoni nei tribunali accusate di confondere per loro natura il “vero dal verosimile”

 

LEGGE 3 luglio 1965, N. 929

Ratifica ed esecuzione della carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961. Si sancisce il diritto al lavoro, con tutte le sue caratteristiche, che si riferiscono ad eque condizioni di impiego, al diritto alla sicurezza ed all'igiene, il diritto ad un'equa retribuzione, il diritto sindacale, il diritto dei fanciulli e delle lavoratrici a ricevere particolare protezione nel luogo di lavoro, il diritto all'orientamento ed alla formazione professionale. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, viene riconosciuto il diritto alla protezione della salute, all'assistenza sociale e medica, a beneficiare dei servizi sociali, il diritto alla famiglia ed alla sua protezione, compresa quella della madre e del bambino.

 

Dal 1970 al 1990

LEGGE 6 dicembre 1971, N.1044 

Piano quinquennale per l’istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Lo Stato, riconoscendo che l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni. In particolare la legge punta a realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione di almeno 3.800 asili-nido comunali.

 

 

LEGGE 30 dicembre 1971, N.1204 

Tutela delle lavoratrici madri

Viene introdotto per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale ma come valore “sociale” cui, la società tutta, deve farsi carico. Predispone una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentano alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari.

 

 

LEGGE 9 dicembre 1977, N. 903 

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Viene per la prima volta introdotto il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici; viene sancita l’estensione del diritto di assentarsi dal lavoro anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre. Per effetto di questa legge si registra un forte incremento dei livelli di occupazione femminile, anche perché si proibisce la ricerca di personale, selezionata per sesso, e si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso. E’ la stagione del grande ingresso delle donne nel mercato del lavoro, del loro ingresso in professioni e mestieri dove erano sottorappresentate.

 

LEGGE 29 dicembre 1987, N. 546

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Vengono riconosciuti anche alle donne lavoratrici autonome i diritti delle lavoratrici dipendenti in tema di tutela della maternità.

 

 

Dal 1990 ad oggi

 

LEGGE 10 aprile 1991, N. 125 

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Si introduce a completamento del concetto di parità tra uomo e donna nel lavoro il concetto di pari opportunità, di azione positiva per rimuove gli ostacoli e il concetto di discriminazione diretta ed indiretta. Viene istituito il comitato pari opportunità a livello nazionale e la figura della consigliera di parità. Tale figura viene ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche successive (D. L. n° 196 del 23 maggio 2000)

 

 

 

LEGGE 11 dicembre 1990, N. 379 

Indennità di maternità per le libere professioniste

I diritti delle lavoratrici dipendenti vengono estesi anche alle libere professioniste.

 

 

 

LEGGE 25 febbraio 1992, N. 215

Azioni positive per l’imprenditoria femminile

Si istituisce un fondo nazionale per lo sviluppo del lavoro autonomo delle donne.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000 n. 196 

Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive

Modifica migliorandola la legge n. 125 del 1991 introducendo tra l’altro le Consigliere provinciali di Pari Opportunità aumentandone le competenze. Introduce l’obbligo dei Piani Triennali di Azione Positiva nelle Pubbliche Amministrazioni.

 

FINANZIARIA 2003, ART. 91

Asili nido nei luoghi di lavoro

Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la realizzazione delle strutture.

LEGGE 29 ottobre 1999, N. 380

Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile

E’ permesso anche alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.

 

 

LEGGE 8 marzo 2000, N. 531

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città

La legge mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap.

Da un lato la legge destina ad un Fondo per l’occupazione un congruo contributo a favore delle aziende che prevedano azioni positive in favore della flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, dall’altro consente ai genitori di usufruire di particolari forme di flessibilità, tra le quali part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato.

Nello specifico, l’utilizzo della banca delle ore è una scelta libera del singolo lavoratore che può depositare una parte delle ore prestate come lavoro straordinario in un conto individuale, dal quale può attingere secondo le sue esigenze a determinate condizioni e rispettando alcune regole. Il lavoratore che decide di mettere un certo numero di ore in banca, lo deve fare mese per mese in modo da valutare le proprie esigenze e bisogni e decidere se avere più salario o più tempo per sè.

 

 

DIRETTIVA del 23 maggio 2007 

Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.

Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità.

Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso.

Le donne impiegate nella Pubblica Amministrazione rappresentano il 54% del personale: da qui, dunque, è bene cominciare a lavorare per valorizzare la presenza femminile, favorire la carriera delle donne in posizioni apicali e sostenere politiche organizzative tese alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. La dissonanza tra la presenza delle donne nel pubblico impiego e il limitato avanzamento professionale è anche una questione di democrazia: un gap che la Direttiva mira a colmare, per garantire una maggiore efficienza e un migliore funzionamento della macchina pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali.

 

Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N. 198 

"Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo e Donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 Novembre 2005, N. 246

Decreto Legislativo N. 151 Del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000.

Il codice delle pari opportunità e il testo unico a sostegno della maternità e paternità, hanno ricompreso tutta la normativa italiana che riguarda il rapporto donne e lavoro e i congedi parentali.

 

Circolare Ministero del Lavoro 26 Febbraio 2009 

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - a seguito dell’elaborazione da parte del Tavolo Tecnico di studio, istituito il 12.09.2008 alla luce del Protocollo d’Intesa siglato il 25.06.2007 dalla Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e dalle Direzioni Generali per l’Attività Ispettiva e il Mercato del Lavoro, pubblica la lettera circolare prot. n. 25/II/2840 del 26 febbraio 2009 unitamente al modello di dichiarazione delle dimissioni presentate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre.

 

Decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010

Il decreto presenta le modifiche intervenute nel nuovo “Codice delle Pari Opportunità” alla luce del recepimento della direttiva europea CE/54/2006.

 

Decreto legislativo 151 del 23 settembre 2015

Il decreto presenta alcune importanti modifiche al “Codice delle Pari Opportunità” intervenendo soprattutto con modifiche riguardanti il Comitato nazionale di parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Consigliere di parità.

 

bottom of page