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1° febbraio 1945, Decreto Legislativo N. 23

Estensione alle donne del diritto di voto.

10 marzo 1946- Diritto di voto: viene approvato il terzo dei decreti che garantiscono il voto alle donne, da quella data anche le donne italiane avranno il diritto attivo e passivo di voto

 

1948 – Costituzione Repubblicana

Artt. 3 e 37

La Costituzione repubblicana del 1948 sancisce in via definitiva il principio della parità tra uomo e donna, sia a livello generale, attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale di cui all’art.3, sia con disposizioni specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività pubbliche.

 

Le disposizioni costituzionali innovano profondamente l’ordinamento previgente, che escludeva le donne da qualsiasi attività di rilievo pubblico e differenziava profondamente all’interno della famiglia la posizione della moglie da quella del marito.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”.

 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…”

1948 – Costituzione Repubblicana

Video sulla nascita della Costituzione italiana interpretato dall'attore Neri Marcorè.

Il filmato, della durata di circa 45 minuti, ripercorre un periodo cruciale della storia del nostro paese, soffermandosi sulle vicende politico-istituzionali che portarono, dopo la Liberazione e le elezioni del 2 giugno 1946, ai lavori dell'Assemblea Costituente e all'approvazione della Carta Costituzionale.

2003 - Riforma della Costituzione Art. 51

Il titolo IV articolo 51 Art. 51 “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. viene modificato con la seguente aggiunta: “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

Il periodo è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134)

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