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Le donne e i diritti

LEGGE 1° dicembre 1970, N. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Meglio conosciuta come legge “sul divorzio”, introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole.

LEGGE 19 maggio 1975, N. 151 

Riforma del diritto di famiglia

Attua il principio costituzionale dell’eguaglianza dei coniugi. È la più importante legge che modifica i rapporti all’interno della famiglia. Da un lato registra trasformazioni che erano già presenti nella società italiana, dall’altro pone fine a norme antiche e particolarmente “odiose” per la donne e per i minori. Viene abolito il concetto di “capofamiglia” unico capo indiscutibile nella famiglia, e si riconoscono i diritti, anche economici per entrambi i coniugi.

LEGGE 29 luglio 1975, N. 405

Istituzione dei consultori familiari

Vengono istituiti con una programmazione regionale i Consultori familiari avente carattere socio-sanitario per la tutela della salute riproduttiva delle donne.

LEGGE 22 maggio 1978, N. 194 

Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

Le norme contenute nel testo, erroneamente noto come “legge sull’aborto”, aumentano i finanziamenti per i consultori familiari, e disciplinano l’interruzione volontaria della gravidanza, ponendo fine alle pratiche illegali, e normando in maniera precisa e severa il ricorso all’aborto. Contiene anche numerosi interventi rivolti alla prevenzione della pratica abortiva.

 

Le donne e i diritti

LEGGE 5 agosto 1981, N. 442 

Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore

L’art. 587 del Codice Penale riguardava l’omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, alla figlia e alla sorella. La donna era dunque l’oggetto, il contenitore dell’onore, mentre l’onore apparteneva al soggetto maschile con cui la donna era in relazione.

LEGGE 15 febbraio 1996, N. 66 

Norme contro la violenza sessuale

Riformando il codice “Rocco” si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro una persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo, casistiche che in quegli anni cominciano ad emergere con frequenza sempre più preoccupante.

LEGGE 5 aprile 2001, N. 154 

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto “condotta pregiudizievole”, per tutelare l’incolumità della persona offesa, il giudice può adottare come misura cautelare, l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati di sussistenza.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009. CAPO II “Disposizioni in materia di atti persecutori”

Più conosciuta nel linguaggio comune come legge contro lo stalking istituisce il reato di atti persecutori, reato che prevede il carcere da 6 mesi a 4 anni e aggravanti di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di minori, disabili, o donne incinte.

23 novembre 2012, n. 215 - Disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali. Si introducono le quote di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi e la doppia preferenza di genere. Nella norma che riguarda la par condicio,viene infine sancito il principio secondo cui i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.

 

30 novembre 2012 , n. 251 - Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni,[...] Conosciuto, attraverso i mass media come legge Golfo -Mosca, dal nome delle due parlamentari che l'hanno sostenuta questo regolamento prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

 

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